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Invalidità civile negata dall’INPS

Invalidità civile negata dall’INPS. Capita ormai sempre più spesso che nel processo di accertamento dell’invalidità civile tale riconoscimento sia negato oppure che la condizione di handicap o invalidità sia riconosciuta in forma minore rispetto alle aspettative. Perchè? Talvolta le commissioni sono composte da medici che hanno una scarsa conoscenza della patologia.

Cosa si può fare in questi casi? A tutela del cittadino che si vede negare tale riconoscimento ci sono degli strumenti.

Invalidità civile negata dall’INPS: cosa fare

Come abbiamo già anticipato negli articoli relativi alla richiesta di invalidità e 104 clicca qui la verifica dell’invalidità prende avvio con l’inoltro all’INPS del certificato medico introduttivo, da parte del medico di base. A questa fa seguito l’accertamento sanitario da parte della Commissione medica, la quale, una volta valutata le minorazioni del richiedente stabilisce il grado di invalidità civile, cecità, sordità, disabilità ed handicap ed emette un apposito verbale.

Una volta ottenuto il verbale contro i provvedimenti di diniego dell’invalidità e dei benefici economici ad essa collegati è possibile presentare un ricorso che può essere, in base all’oggetto della contestazione, amministrativo o giudiziario.

  • ricorso amministrativo, relativo alla fase di concessione delle provvidenze economiche;
  • ricorso giudiziario, relativa alla fase sanitaria;

Quando fare il ricorso giurisdizionale

Quando si vive una malattia drammatica come la Sla, la beffa è vedersi negare il riconoscimento di invalidità civile. Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità è possibile presentare un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario.

Il termine è perentorio: una volta decaduto, sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.

Per avviare il  ricorso per ottenere l’accertamento tecnico preventivo sarà necessario rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto previdenziale. Una volta avviato, l’accertamento viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU). Questo insieme al medico legale dell’Inps si occupa di fare degli approfondimenti del caso in oggetto. Una volta terminata la consulenza tecnica, il CTU trasmetterà una relazione al giudice. Quest’ultimo fisserà un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente.

In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile. Se invece una delle parti ( ricorrente o INPS) dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.

Invalidità negata dall’INPS, mancato riconoscimento dei benefici economici: il ricorso amministrativo

Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici quali il reddito, la cittadinanza, la residenza. Contro il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, infatti, è possibile presentare unicamente ricorso in via giudiziaria.

A partire dal 21 febbraio 2011, la presentazione dei ricorsi amministrativi deve avvenire esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal cittadino, se in possesso del codice SPID rilasciato dall’INPS, utilizzando l’apposita procedura “Ricorsi On Line” disponibile nell’Area Servizi del portale;
  • tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, attraverso i servizi telematici Inps a loro dedicati.

N.B. In ogni caso è sempre opportuno consultarsi con il proprio patronato clicca qui o con un legale. Ove ci siano i presupposti, con il ricorso e con il relativo ottenimento del riconoscimento è possibile percepire anche gli arretrati (dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda).

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