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Assegno ordinario di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità, è una prestazione richiesta quando la capacità di lavoro è ridotta. Molto spesso per i malati di Sla che ancora lavorano, e sono nella fase iniziale, si ha il riconoscimento dell’invalidità, ma hanno una ridotta capacità nelle attività lavorative per vie delle difficoltà causate dalla patologia stessa.

Per avere diritto all’assegno ordinario di invalidità (AOI) è necessario che il richiedente abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente. Questo riconoscimento è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3 della capacità lavorativa, non esiste un requisito anagrafico. Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che il lavoratore abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa.

Assegno ordinario e assegno di invalidità

L’assegno ordinario è una prestazione regolata dalla legge 222/1984 e non deve essere confusa con l’assegno di invalidità civile (articolo 13, legge 118/1971) che è invece una prestazione assistenziale. L’assegno di invalidità civile inoltre è slegata dai contributi versati ed ottenibile dai soggetti che rispettano determinati requisiti reddituali.

Per l’assegno ordinario di invalidità non esiste un requisito anagrafico per il conseguimento della prestazione, ma solo un requisito medico-legale ed uno contributivo.

Il requisito medico legale per avere diritto all’assegno è che il richiedente abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

Il requisito contributivo invece determina l’importo dell’assegno. Questo viene determinato con il sistema misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo.  Nel caso in cui il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, il calcolo avviene con il sistema contributivo.

L’assegno ha validità triennale

La domanda di conferma deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di scadenza. Dopo tre conferme consecutive, l’assegno è confermato automaticamente, fermo restando la possibilità di revisione. Il titolare dell’assegno può essere comunque sempre sottoposto ad accertamenti medico legali per la revisione dello stato di invalidità.

Al conseguimento della pensione di vecchiaia l’assegno ordinario di invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia. La trasformazione è vincolata da una sola condizione, che sia cessata l’attività di lavoro dipendente. Per la trasformazione non è necessario presentare una specifica domanda.

COME FARE DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La richiesta deve essere presentata online all’INPS attraverso i servizi telematici oppure tramite un patronato clicca qui. Alla richiesta va allegata la certificazione medica, il modello SS3.

ATTENZIONE: L’assegno ordinario di invalidità può essere chiesto dai lavoratori dipendenti, dagli autonomi e dai lavoratori parasubordinati. Non può essere ottenuto dai lavoratori del pubblico impiego per i quali restano in vigore le discipline speciali previste dalla normativa attuale.

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