Una condizione che sempre più spesso ci capita di affrontare è di conoscere pazienti che ricevono la diagnosi di Sla in età lavorativa. In molte circostanze, sia a seguito della condizione clinica e che della tipologia di lavoro/ mansione che si ricopre, c’è la possibilità di essere ricollocati. Purtroppo però questo non è sempre possibile. Per questo in Italia i lavoratori con invalidità civile possono richiedere il prepensionamento. L’età pensionabile si abbassa a 55 anni per le donne e a 60 anni per gli uomini. Ma ci sono dei requisiti da rispettare.
Prepensionamento per i lavoratori con invalidità civile all’80%
Si tratta di una disposizione stabilita dal Decreto Legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 (articolo 1, comma 8). Esso è dedicato ai possessori di invalidità civile non inferiore all’80% che abbiano versato almeno 20 anni di contributi. I beneficiari, inoltre, devono essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO).
Dal 2013 il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita consente di modificare periodicamente la soglia dell’età pensionabile. Le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità devono essere incluse nel meccanismo delle finestre mobili previsto dall’articolo 12 del decreto legge numero 78/2010. Come di recente riaffermato anche dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2333 del 2021.
Il prepensionamento per i lavoratori con un’invalidità superiore al 74%
Una legge diversa, la n. 388 del 23 dicembre del 2000, regola invece il prepensionamento dei sordomuti e invalidi per qualsiasi causa. In questo caso, i beneficiari devono avere riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o assimilabile. I richiedenti possono ottenere il prepensionamento con cinque anni di anticipo.
Nello specifico questa possibilità riguarda coloro che hanno svolto lavoro presso le pubbliche amministrazioni o cooperative. Si può richiedere il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di cinque anni. Per ottenere tale diritto si deve presentare un’apposita richiesta all’INPS.
Tuttavia, l’applicazione dei contributi figurativi è ammissibile solo relativamente agli anni in cui il richiedente ha lavorato, in quanto invalido civile, con una percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74% o in quanto sordomuto. Tale principio è condiviso anche dall’Inpdap che, in merito sempre all’applicazione dei contributi figurativi, ha precisato che il calcolo dei due mesi di contributi deve iniziare dal momento in cui è stata riconosciuta l’invalidità al lavoratore richiedente il beneficio (si rimanda alla Circolare Inpdap n. 36 dell’8 luglio del 2003). Per maggiori chiarimenti e informazioni, è possibile rivolgersi ad un patronato clicca qui.