La Sla: come abbattere le barriere architettoniche

Come abbattere le barriere architettoniche. Ma cosa sono? Un qualunque elemento costruttivo che impedisce o limita gli spostamenti o la fruizione di servizi alle persone disabili, con limitata capacità motoria o sensoriale. Infatti può essere un gradino, una scala ma anche una rampa troppo ripida. Quando si installa una rampa, non sempre lo si fa con criterio e anziché abbatterle le barriere, si ergono.

CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO SU IMMOBILI PRIVATI

Con una malattia come la Sla si è costretti a vivere molti cambiamenti, mutazioni che molto spesso non coinvolgono solo il corpo ma anche gli spazi. Per abbattere tutte quelle barriere architettoniche che molto spesso ci rendono prigionieri anche nelle nostre case ci sono dei contributi.

La Legge n.13 del 1989 è lo strumento legislativo che, anche con una malattia come la Sla, permette di abbattere  le barriere architettoniche in Italia. La legge concede contributi su immobili privati già esistenti nei quali risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti. La domanda deve essere presentata al sindaco del comune nel quale si trova l’immobile, in carta da bollo, entro il 1° marzo di ogni anno, dal disabile (o dal tutore o amministratore di sostegno), per l’immobile nel quale egli risiede in modo abituale. La costruzione deve essere volta a facilitare la mobilità del disabile.

La documentazione da presentare

  • una descrizione delle opere e della spesa prevista;
  • certificato medico: in carta semplice, che può essere redatto e sottoscritto da un qualsiasi medico, deve attestare l’handicap del richiedente, indicare la patologie e le connesse obiettive difficoltà alla mobilitazione, l’eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente;
  • l’autocertificazione nella quale indicare l’ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente e oggetto dell’intervento programmato, gli ostacoli alla mobilità presenti.

Se il richiedente risulta essere disabile riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi. Per avvalersi di questo diritto è necessario allegare la certificazione della ASL. clicca qui 
Inoltre il richiedente deve dichiarare che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi.

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su parti comuni di un edificio (per esempio una rampa di scale) oppure su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all’interno di un’abitazione);

Il contributo per abbattere le barriere architettoniche può essere erogato per una singola opera oppure per un insieme di opere connesse funzionalmente, ossia una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale non accessibili).

N.B. L’entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato.

L’erogazione del contributo avviene dopo l’esecuzione dell’opera e in base alle fatture debitamente quietanzate. Il richiedente è tenuto a fornire le fatture al sindaco a conclusione del lavoro.

ABBATTERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE: PROCEDURA AMMINISTRATIVA

L’amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull’ammissibilità della domanda. Il primo accertamento riguarda la documentazione, successivamente si passa al controllo della sussistenza di tutti i requisiti necessari alla concessione del contributo. Deve essere inoltre accertata l’inesistenza dell’opera, il mancato inizio dei lavori e la verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità erogate dalla Regione in base al fabbisogno, assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati. Nel caso in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l’intera richiesta, la priorità deve essere data ai disabili riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione che abbiano la certificazione ASL. Un secondo criterio è quello dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Una volta effettuate le opportune valutazioni, il contributo deve essere erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture.

Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità.

DETRAZIONE IRPEF PER ABBATERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Per lavori di ristrutturazione edilizia sugli immobili al fine di rimuovere le barriere architettoniche è possibile usufruire della detrazione Irpef. La detrazione è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024;
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati i seguenti casi, che per i malati di Sla non significano solo un “abbattere le barriere architettoniche”, ma anche la possibilità di ri-acquisire autonomina poichè possono sfruttare anche l’utilizzo del puntatore oculare, basti pensare alla domotica all’interno delle mura domestiche clicca qui.

  • lavori effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori e montacarichi);
  • lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992.

N.B. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

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