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Ricorsi

Nel processo di accertamento dell’invalidità civile sono previste due diverse forme di tutela:

  • giudiziaria, relativa alla fase sanitaria;
  • amministrativa, relativa alla fase di concessione delle provvidenze economiche.

Ricorso Giurisdizionale

Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.

Ricorso Amministrativo

Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici che attengono a requisiti non sanitari, quali il reddito, la cittadinanza, la residenza. Contro il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, infatti, è possibile presentare unicamente ricorso in via giudiziaria.

A partire dal 21 febbraio 2011, la presentazione dei ricorsi amministrativi deve avvenire esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal cittadino, se in possesso del codice SPID rilasciato dall’INPS, utilizzando l’apposita procedura “Ricorsi On Line” disponibile nell’Area Servizi del portale;
  • tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, attraverso i servizi telematici Inps a loro dedicati.

N.B. In caso di mancato riconoscimento di invalidità è bene consultarsi sempre con un legale. Sarebbe auspicabile non ripresentare domanda, ma fa ricorso in modo tale che una volta ottenuto il riconoscimento si possano percepire anche gli arretrati (dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda).

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