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Legge 104/92

È il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.

In fase di presentazione di istanza è opportuno inserire sempre l’handicap, soprattutto se il richiedente ha una età lavorativa, questo consentirà l’iscrizione al SILUS (Servizio Inserimento Lavorativo Utenza Svantaggiata).

Si possono ottenere 3 riconoscimenti sul verbale:

  • NON HANDICAPPATO;
  • 3 comma 1;
  • 3 comma 3.

Nel caso in cui la voce riportata sul verbale sia art.3 comma 3 si ha diritto a:

  • detrazioni fiscali (in sede di dichiarazione dei redditi);
  • permessi lavorativi retribuiti (3 giorni al mese) per il disabile stesso o per il familiare che lo assiste (la domanda va presentata al datore di lavoro) è possibile richiedere anche il CONGEDO STRAORDINARIO per il familiare convivente (2 anni);
  • sostegno all’inserimento scolastico (i riferimenti sono il pediatra di fiducia, la pediatria di comunità, il Centro di neuropsichiatria e psicologia dell’età evolutiva);
  • fornitura di ausili che possano aiutare nello svolgimento delle attività quotidiane, come computer, videocitofoni, fax e altri strumenti tecnologici (legge regionale 29/97);
  • contributi per l’acquisto di veicoli adattati o per l’adattamento dell’autoveicolo per le persone con deficit motorio (la domanda va presentata all’ASL di residenza);
  • esenzione dal pagamento del bollo auto (la domanda va presentata presso gli uffici provinciali ACI o presso le delegazioni ACI, che forniscono anche consulenza e assistenza nella preparazione della documentazione necessaria);
  • riduzione dell’IVA;

Congedi

I lavoratori dipendenti hanno diritto di assentarsi dal lavoro, usufruendo di appositi permessi o periodi di aspettativa espressamente regolati dalla legge.

Per avere diritto ai permessi è necessario presentare agli uffici INPS e al proprio datore di lavoro una domanda (allegato richieste permessi 104) corredata dai documenti che provino la disabilità. L’accertamento dell’handicap e la relativa certificazione deve avvenire con modalità specificamente dettate dall’INPS.

Lavoratore maggiorenne con handicap grave

Sia per il settore pubblico che privato ha diritto, alternativamente nell’ambito di ciascun mese ai permessi retribuiti:

– 2 ore giornaliere
oppure
– 3 giorni, anche continuativi o frazionati.

Il tipo di permesso (giorni o ore) richiesto può essere cambiato da un mese all’altro, previa modifica della domanda precedente. La variazione, inoltre, può essere eccezionalmente consentita anche nell’ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze (da documentare) improvvise e non prevedibili all’atto della richiesta.

In caso di part-time verticale con attività lavorativa (ad orario pieno o ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti deve essere ridimensionato proporzionalmente. Il risultato numerico viene arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore, a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Il lavoratore portatore di handicap grave che fruisce dei permessi (orari o giornalieri) può essere assistito da un altro soggetto lavoratore a cui, pertanto, spettano i tre giorni di permesso mensile per l’assistenza, purché:

– i permessi (giornalieri) dei due interessati vengano fruiti nelle stesse giornate;
– qualora il portatore di handicap goda delle due ore giornaliere di permesso (permessi orari) e al lavoratore che lo assiste siano accordate 6 mezze giornate di permesso (anziché 3 giornate intere), queste coincidano nella loro collocazione.
Se il richiedente è a sua volta fruitore di permessi per se stesso (quale lavoratore portatore di handicap), non può fruire di permessi per assistere altre persone.

Per il familiare

 I lavoratori che assistono un familiare in stato di handicap grave hanno diritto a tre giorni di permessi retribuiti ogni mese (Legge 104). Hanno diritto ai permessi lavorativi:

  • i genitori (naturali, adottivi ed affidatari);
  • il coniuge;
  • i parenti o affini entro il secondo grado di parentela.

Anche i parenti e affini di terzo grado possono usufruire dei permessi ma solo se la persona assistita non ha più i genitori o il coniuge, oppure se i genitori o il coniuge hanno compiuto i 65 anni o sono affetti da patologie invalidanti.

Il diritto ai permessi retribuiti riconosciuti al genitore o al parente è concesso anche se:
– nell’ambito del nucleo familiare del disabile si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a prestare assistenza;
– sono presenti altre forme di assistenza pubblica o privata (ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto “non profit” e personale badante).

La persona con disabilità grave (o il suo amministratore di sostegno o il suo tutore legale) può effettuare (con autocertificazione) la scelta su chi, all’interno della stessa famiglia, deve prestare l’assistenza.

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