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La dimissione protetta

La dimissione protetta è la fase di passaggio del paziente da un setting di cura ad un altro, al fine di garantirne la continuità assistenziale. Lo scopo della procedura è di definire la presa in carico del paziente in dimissione. Una volta terminato l’iter terapeutico in ospedale gli interventi diventano di carattere socio-sanitario. Il paziente che necessita di cura assistenziali può essere preso in carico in regime ADI (assistenza domiciliare integrata), in struttura residenziale (RSA/RA/Hospice) oppure semiresidenziale/riabilitazione (ex Art 26). Naturalmente nel momento in cui viene individuata la presa in carico da parte dell’ADI è fondamentale che il paziente abbia tutti gli ausili presso il proprio domicilio, soprattutto se ad essere dimesso è un paziente affetto da SLA.

Chi decide la dimissione? Chi sceglie il regime assistenziale che garantisca la continuità delle cure?

Procedura della dimissione protetta

L’obiettivo della procedura è quello di sviluppare la massima integrazione tra le figure sanitarie ospedaliere e quelle socio-sanitarie del territorio. La procedura ha inizio nel momento in cui il quadro clinico del paziente si è stabilizzato. Il Medico del reparto insieme al coordinatore infermieristico/infermiere e l’assistente sanitario/sociale, redige una apposita modulistica per richiedere l’accesso alle cure in ADI, RSA, RA, Hospice o assistenza riabilitativa ex art. 26.

Sull’apposito modello di richiesta sono riportanti i bisogni sociosanitari del paziente. A completamento del modello l’assistente sanitario/sociale ospedaliero compila anche una scheda di valutazione sociale. La modulistica deve essere inoltrato al PUA del distretto di competenza almeno 72 ore prima del giorno feriale della presunta dimissione, escluso il festivo.

ADI,RSA oppure struttura riabilitativa?

ADI: per l’accesso alle cure domiciliari il medico di reparto deve accertare come prima cosa la disponibilità del caregiver ad assistere il paziente. In secondo luogo deve esserci anche accoglimento della presa in carico da parte del medico di medicina generale.  Il  medico di reparto, per assicurare la continuità terapeutica fino alla presa in carico del medico di famiglia, provvede alla prescrizione di farmaci. Inoltre si occupa di prescrive ausili e presidi necessari al rientro presso il domicilio. Qualora le prescrizioni non fossero di pertinenza del medico di reparto c’è la possibilità di richiedere la consulenza dello specialista per la specifica prescrizione.

Il PUA (punto unico di accesso) competente, per l’attivazione delle cure in regime assistenziale ADI, è quello del Distretto di residenza che, una volta ricevuta la documentazione, la valuta e attiva l’UVM (unità di valutazione multidisciplinare). Quest’ultima entro 2 giorni lavorativi dalla segnalazione del PUA, valuta il caso e redige il PAI ( piano assistenziale individualizzato). L’autorizzazione viene inviata al reparto e contestualmente, insieme al PAI, anche all’ufficio delle cure domiciliari per poter attivare l’ADI.

Qualora l’ADI fosse già attiva prima del ricovero naturalmente si segnala la dimissione e l’ufficio di competenza provvede a riattivare il servizio.

RSA, RA, Hospice, semiresidenziale o riabilitazione (ex. Art 26): anche in questo caso la documentazione deve essere inviata al PUA di competenza in base alla tipologia di paziente se appartenete alla stessa ASL o meno. Il PUA a sua volta attiva l’UVM. L’accesso alle strutture residenziali, semiresidenziali o riabilitative ex art 26 è consentito solo a seguito di valutazione dell’UVM. Attenzione, la scelta della struttura dedicata si differenzia in base ai livelli di intensità assistenziale.

L’importanza della dimissione protetta nella Sla

Bisogna ricordare che l’obiettivo della dimissione protetta è quello di individuare il contesto più idoneo per l’assistenza al paziente nella fase successiva al ricovero. A maggior ragione questa attenzione deve essere rivolta alla persona affetta da SLA che magari non affronta una semplice dimissione. Infatti spesso il paziente affetto da SLA lascia l’ospedale dopo essere stato sottoposto a tracheotomia e PEG. Per questo, tutto il personale coinvolto in questa procedure, deve tener conto anche del DIRITTO del paziente di poter scegliere il contesto più adatto al suo benessere fisico e psicologico.

 

 

 

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