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Il voto domiciliare per i malati di Sla

Il voto domiciliare per i malati di Sla è un diritto, dal valore inestimabile, garantirlo è un dovere da parte delle istituzioni. Il 2024 sarà anche l’anno con il maggior numero di elezioni, questo significa maggiore affluenza alle urne. Per poter assicurare la partecipazione alle persone disabili anche la Commissione Europea ha diffuso delle linee guida con indicazioni pratiche.

Questo diritto così importante per la Costituzione italiana viene garantito a tutti? Vediamo insieme cosa stabilisce la legge 7 maggio 2009, n. 46. Questa regolamenta il diritto di voto a domicilio degli elettori impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria abitazione.

Il voto domiciliare e la Sla

Il voto domiciliare è un diritto garantito alle persone affette da gravissime infermità. Queste devono essere impossibilitate ad allontanarsi dall’abitazione e quindi essere “intrasportabili”. Inoltre è concesso a tutte quelle persone che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali preservando l’incolumità personale del cittadino.

Ci si riferisce strettamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive. Il Legislatore non richiede espressamente che il richiedente sia in possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge 104/1992) o di invalidità.

Come richiedere il voto domiciliare

Il voto domiciliare è un diritto anche per le persone affette da Sla. Per poter usufruire di questo diritto c’è un iter da seguire. Il primo passaggio che l’elettore (o chi per lui) deve fare, nell’imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da apparecchiature elettromedicali o “intrasportabilità”). La certificazione è rilasciata esclusivamente dall’azienda sanitaria locale (Asl).

La certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni. La certificazione, per i soli “intrasportabili”, deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.

Il secondo passaggio è presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nel quale l’elettore è iscritto. Alla richiesta va allegata la copia della scheda elettorale e l’indicazione dell’indirizzo di residenza presso il quale registrare il voto. Naturalmente deve essere allegata anche la certificazione rilasciata dal medico incaricato dell’Azienda Asl che comunque attesti l’esistenza dell’infermità e/o la dipendenza da apparecchiature elettromedicali.

La domanda al sindaco deve essere presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

Accettazione richiesta al voto domiciliare

Il sindaco a questo punto inizia la valutazione e accerta la completezza della documentazione. Una volta effettuata la verifica gli elettori ammessi al voto a domicilio sono inseriti in appositi elenchi distinti per sezioni. Gli elenchi per gli aventi diritto al voto domiciliare sono consegnati al presidente di ciascuna sezione.

Il sindaco nel frattempo rilascia ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi e pianifica il supporto tecnico e operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare. Nel caso in cui gli elettori si trovino presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti già visti, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove dimorano i disabili e dove quindi avverrà la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori.

Come avviene la raccolta del voto domiciliare

Il voto domiciliare per i malati di Sla è garantito nel momento in cui il presidente di seggio ne assicura anche la libertà e la segretezza. Il voto è raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione. Lo stesso presidente di sezione, insieme ad uno degli scrutatori del seggio, si reca a casa dell’elettore per raccogliere il suo voto. Le schede votate, raccolte dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione, dovranno poi essere riportate presso l’ufficio elettorale di sezione per essere inserite nelle urne destinate alle votazioni.

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