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Esenzione bollo auto

L’esenzione dal pagamento del bollo auto è una agevolazione fiscale che alleggerisce le persone disabili dal pagamento di una tassa, al quale sono tenute tutte le persone proprietarie di un veicolo registrato nel PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

L’esenzione riguarda le autovetture, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

Le persone con disabilità hanno diritto all’ 📎 esenzione del bollo auto sia quando questa è intestata a loro sia quando è intestata al familiare di cui risultano fiscalmente a carico (reddito annuo di 2840,51 euro, non vanno conteggiate le provvidenze assistenziali come indennità, pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili).

L’esenzione può essere concessa anche in caso di auto cointestata tra persona disabile e familiare di cui non sia fiscalmente a carico.

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie è necessario che il mezzo sia adattato in funzione delle ridotte capacità motorie permanenti della persona che la utilizza. Tra i veicoli adattati sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale e riportati nella patente di guida o nel foglio rosa.
L’esenzione spetta anche per i veicoli allestiti per il trasporto della persona disabile.

COME RICHIEDERLA

L’Abruzzo è una regione convenzionata ACI. La domanda può essere presentata presso:

  • Uffici provinciali dell’ACI;
  • delegazioni dell’automobile

Se non sono presenti questi uffici è possibile presentare domanda presso l’ufficio tributidella propria regione o all’Agenzia delle Entrate.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

  • Modulo di richiesta📎 (scarica allegato)
  • Copia della carta di circolazione
  • Copia della certificazione rilasciata da una Commissione Medica/ verbale (Commissione medica art.3 della Legge 104/92, commissione medica pubblica invalidi civili, invalidi sul lavoro, invalidi di guerra).
  • Copia della patente di guidaspeciale se l’intestatario è il guidatore (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);

Atto (copia) attestante che la persona disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

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