Esenzione bollo auto. Come richiederla con la SLA

L’esenzione del bollo auto fa parte di un insieme di agevolazioni fiscali dedicate alle persone disabili per quanto riguarda il settore auto. Con una malattia come la Sla, le spese da sostenere sono sempre tante e poter accedere ad alcune agevolazione alleggerisce sicuramente la famiglia dal carico economico. Si tratta di un esonero del pagamento di una tassa a cui, invece, sono tenute tutte le persone proprietarie di un veicolo registrato nel PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Vediamo dettagliatamente quali sono i meccanismi che gli interessati dovranno conoscere per poter usufruire dell’esenzione dal pagamento del bollo auto come previsto dalla legge 104/92.

Chi ha diritto all’esenzione del bollo auto?

I soggetti riconosciuti disabili a seguito di una visita medico-legale effettuata presso una delle Commissioni mediche per gli invalidi civili, gli invalidi sul lavoro e gli invalidi di guerra, hanno diritto all’esenzione del bollo auto. Tali soggetti possono fare richiesta se sono UNICI intestatari/locatari/usufruttuari ecc. del veicolo al PRA.  Nello specifico il soggetto avente diritto è la persona:

    • con ridotte o impedite capacità motorie permanenti;  
    • non vedente o sordomuta;
    • con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento; 
    • persona con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni.

Il diritto di esenzione del bollo auto è esteso ai familiari di persone disabili. In questo caso il familiare, purché risulti convivente con la persona disabile, deve essere UNICO intestatario/locatario/usufruttuario ecc. del veicolo al PRA. Si definiscono familiari: il coniuge, anche se legalmente ed effettivamente separato; il genitore, anche naturale che abbia riconosciuto il figlio, e adottivo; il figlio (compreso quello adottivo); il genero o nuora; il suocero o suocera; il fratello o sorella; il nonno o nonna. Il disabile deve essere fiscalmente a carico del richiedente, e cioè deve possedere un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro, oppure dal 1° gennaio 2019, a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Infine l’esenzione può essere concessa anche in caso di auto cointestata tra persona disabile e familiare di cui non sia fiscalmente a carico.

L’esonero spetta solo su un veicolo per volta. Riguarda autovetture, autoveicoli, motocarrozzette e motoveicoli, per trasporto specifico o promiscuo.

L’esenzione del pagamento del bollo auto si applica su un unico mezzo per volta. È possibile ottenere nuovamente l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, per il quale si è già beneficiato dell’agevolazione, viene venduto o cancellato dal PRA.

Tale agevolazione spetta anche per i veicoli allestiti per il trasporto dei disabili che presentano almeno uno degli adattamenti previsti dal ministero dei Trasporti e riportati sulla carta di circolazione:

  • pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole – girevole simultaneamente;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
  • portiera/e scorrevole/i.
  • tra i veicoli adattati sono compresi anche quelli con cambio automatico purché prescritto dalla Commissione medica e riportati nella patente di guida o nel foglio rosa.

In particolare il veicolo deve rispettare i seguenti limiti di cilindrata (indicata nella carta di circolazione):

  • fino a 2000 centimetri cubici, per vetture a benzina o ibrido;
  • fino a 2800 centimetri cubici, per vetture diesel o ibrido;
  • di potenza non superiore a 150 kW, per veicoli con motore elettrico.

Come presentare la domanda in Abruzzo

L’Abruzzo è una Regione convenzionata ACI. In questi casi la domanda per l’esenzione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento della Tassa Automobilistica. Il termine, tuttavia, non è perentorio, pertanto un eventuale ritardo nella presentazione della documentazione necessaria non fa perdere il diritto all’agevolazione.  Per approfondire come fare richiesta nelle varie regioni d’Italia è possibile consultare la sezione dedicata sul sito ACI, cliccando qui.

Dal 15 giugno 2022 la Regione Abruzzo ha semplificato le modalità di presentazione delle istanze di esenzione per soggetti con disabilità, prevedendo esclusivamente l’accesso online alla procedura guidata inserita nell’ambito dello Sportello dei servizi regionali tramite SPID. L’inserimento dell’istanza può essere effettuato direttamente dal soggetto con disabilità intestatario dell’autoveicolo o da colui che, intestatario del veicolo, ha fiscalmente a carico il soggetto disabile oppure per il tramite di un soggetto munito di delega (es. familiare, professionista, agenzia di pratiche auto, ecc). In quest’ultimo caso è necessario allegare alla domanda il modello di delega scaricabile in fase di inserimento della pratica medesima.

Una volta riconosciuta l’esenzione dal pagamento del bollo auto per il primo anno non è necessario ripresentare domanda, poiché l’agevolazione è valida anche per gli anni successivi. Se, invece, il veicolo viene sostituito è necessario avvisare l’ufficio competente.

È sempre possibile il rimborso del bollo auto per i disabili?

Può succedere di aver pagato il bollo auto di un mezzo in uso da/per una persona disabile ed avendo quindi diritto all’esenzione. Capita anche di pagare il bollo auto mentre ci si trova in attesa di ricevere il verbale di riconoscimento dell’handicap grave. In questi casi si è portati a pensare che sia possibile richiederne il rimborso.

Purtroppo il bollo auto pagato in assenza del verbale di riconoscimento, e senza aver presentato la domanda all’Agenzia delle Entrate, non può essere rimborsato. Neppure nei casi in cui il verbale arrivi tardivamente, come succede spesso dopo un ricorso al tribunale.

Il rimborso è possibile solamente nei seguenti casi:

  • il pagamento effettuato superi l’importo dovuto;
  • il pagamento è stato effettuato ma non era dovuto;
  • il pagamento è stato effettuato due volte per lo stesso veicolo.

In questi casi si dovrà presentare una domanda in carta semplice compilando l’apposito modulo, allegando la ricevuta del pagamento per il quale si chiede il rimborso e la documentazione che dimostri perché il pagamento erroneamente effettuato non è dovuto. La domanda di rimborso dovrà essere presentata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo al pagamento effettuato erroneamente. Oltre questa scadenza il diritto al rimborso decade. Nei casi in cui le domande vengono accettate il rimborso avviene tramite bonifico bancario o postale.

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