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Congedi per invalidi per cure

I lavoratori con invalidità civile superiore al 50% possono fruire ogni anno di un congedo per cure non superiore a 30 giorni (i giorni possono essere frazionati).
Il congedo per cure, dunque, tiene conto della necessità del lavoratore di sottomettersi a cicli di cura utili ad un suo recupero psico-fisico, non rinviabili, che comportano ripetute assenze dal lavoro.

Sono necessari i seguenti requisiti:

  • invalidità superiore al 50% (almeno il 51%)
  • certificato del medico convenzionato con il SSN o dipendente di struttura pubblica (può essere anche il medico di medicina generale), che attesta che le terapie (anche di tipo riabilitativo o fisioterapico) per le quali è richiesto il congedo sono connesse/legate alle patologie invalidanti della persona. Sul certificato dovrà essere segnato anche “certificato rilasciato per congedo per cure previsto dall’articolo 7 Decreto legislativo 119/2011”.

Cosa deve presentare il richiedente:

  • Il richiedente, munito del certificato, inoltra la domanda dei permessi per cura, allegando il certificato succitato, direttamente al datore di lavoro, che li paga (non sono rimborsati dall’INPS).
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