Una barriera architettonica è un qualunque elemento costruttivo che impedisce o limita gli spostamenti o la fruizione di servizi alle persone disabili, con limitata capacità motoria o sensoriale.
La barriera architettonica può essere una scala, un gradino, una rampa troppo ripida. In questi possono essere utilizzate soluzioni come 📎 rampe per disabili, monta-scale per favorire l’accessibilità alle persone con disabilità.
CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO SU IMMOBILI PRIVATI
La 📎 Legge n. 13 del 1989 è il principale strumento legislativo contro le barriere architettoniche in Italia. La legge concede contributi su immobili privati già esistenti nei quali risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).
La domanda deve essere presentata al sindaco del comune nel quale si trova l’immobile, in carta da bollo, entro il 1° marzo di ogni anno, dal disabile (o dal tutore o amministratore di sostegno), per l’immobile nel quale egli risiede in modo abituale e per opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.
COSA OCCORRE PRESENTARE
- descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista,
- certificato medico: in carta semplice, che può essere redatto e sottoscritto da un qualsiasi medico, deve attestare l’handicap del richiedente, indicare la patologie e le connesse obiettive difficoltà alla mobilitazione, l’eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente (le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all’immobile ove risiede il richiedente),
- autocertificazione nella quale indicare l’ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente e oggetto dell’intervento programmato, gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.
Se il richiedente risulta essere disabile riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi. Per avvalersi di questo diritto è necessario allegare alla domanda la relativa certificazione della ASL.
Inoltre il richiedente deve dichiarare che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi.
Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:
- parti comuni di un edificio (per esempio una rampa di scale);
- immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all’interno di un’abitazione);
Il contributo può essere erogato per:
- una singola opera;
- un insieme di opere connesse funzionalmente, cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale che rendono difficoltosa l’accessibilità al disabile).
N.B. L’entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato.
L’erogazione del contributo avviene dopo l’esecuzione dell’opera e in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavoro con trasmissione della fattura.
PROCEDURA AMMINISTARTIVA
L’amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull’ammissibilità della domanda accertando la documentazione, la sussistenza di tutti i requisiti necessari alla concessione del contributo, l’inesistenza dell’opera, il mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità erogate dalla Regione in base al fabbisogno, assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati. Qualora le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, primo criterio da applicare è quello della assoluta precedenza per le domande presentate da disabili riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali;criterio subordinato è quello dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il contributo così computato deve essere erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture.
Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo
DETRAZIONE IRPEF
Per lavori di ristrutturazione edilizia sugli immobili al fine di rimuovere le barriere architettoniche è possibile usufruire della detrazione Irpef. La detrazione è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
- 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2021;
- 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2022.
Rientrano tra gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, oltre alle spese sostenute, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria
N.B. La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla 📎 detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.