L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3 della capacità lavorativa, non esiste un requisito anagrafico.
La prestazione è regolata dalla legge 222/1984 e non va confusa con l’assegno di invalidità civile (articolo 13, legge 118/1971) che è invece una prestazione assistenziale.
Il requisito medico legale per avere diritto all’assegno, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 222/1984, è che il richiedente abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
L’importo dell’assegno viene determinato con il sistema misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivooppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo.
L’ASSEGNO HA VALIDITA’ TRIENNALE.
La domanda di conferma va presentata entro 6 mesi dalla data di scadenza. Dopo tre conferme consecutive, l’assegno è confermato automaticamente, fermo restando la possibilità di revisione. Il titolare dell’assegno può essere comunque sempre sottoposto ad accertamenti medico legali per la revisione dello stato di invalidità.
Al conseguimento della pensione di vecchiaia l’assegno ordinario di invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia a condizione che sia cessata l’attività di lavoro dipendente. Per la trasformazione non è necessario presentare una specifica domanda.
COME FARE DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
La richiesta deve essere presentata online all’INPS attraverso i servizi telematici oppure tramite un patronato. Alla richiesta va allegata la certificazione medica, modello SS3. (allegato)