La protezione fornita dall’amministratore di sostegno diretta a valorizzare le residue capacità del soggetto debole

L’introduzione della legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha sancito la previsione disciplinante l’istituto dell’amministratore di sostegno. La finalità che il legislatore si è prefissato, consiste nel fornire tutela ad una categoria di individui che non sono più in grado di espletare, autonomamente, la tutela dei propri interessi. L’attuale sistema normativo mira a tutelare e a valorizzare le residue capacità del soggetto debole, vale a dire del beneficiario. Orbene, come emerge dall’analisi dellart. 404, cod. civ, l’amministratore di sostegno è quel soggetto che provvede a soddisfare gli interessi del beneficiario, Beneficiario che per infermità o a causa di una menomazione fisica o psichica, viene a trovarsi nell’impossibilità, anche temporanea o parziale, di provvedere, autonomamente, ai propri interessi.

Chi sono i soggetti coinvolti?

Nel procedimento volto alla nomina dell’amministratore di sostegno, vi è il coinvolgimento di tre soggetti. Il giudice tutelare, ossia l’autorità giudiziaria deputata a valutare tutte le informazioni del caso specifico. Il beneficiario, vale a dire il soggetto che non è in grado di espletare in autonomia determinati tipi di azioni. E il soggetto che difatti, beneficia degli effetti della nomina dell’amministratore. L’amministratore di sostegno è quindi il soggetto che, nell’esercizio della sua funzione, affianca il beneficiario. Oltre al beneficiario anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali, direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, possono proporre al giudice tutelare la nomina di un amministratore.

Qual’è il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno?

Il procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, viene incardinato mediante il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice tutelare. Deve contenere le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni della richiesta.
Nella successiva fase istruttoria il giudice raccoglie tutte le necessarie informazioni disponendo gli accertamenti medici e tutti i mezzi probatori utili ai fini della decisione. Il giudice sarà tenuto a sentire direttamente il designando beneficiario, se occorre anche a domicilio. I criteri sui quali si basa la nomina sono quelli di speditezza ed elasticitàTuttavia, il giudice può modificare o integrare le decisioni che lo stesso ha assunto con il decreto di nomina. Infine al momento della nomina ad amministratore di sostegno esso è tenuto a prestare il giuramento, con il quale si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza.

Quali sono gli obblighi dell’amministratore di sostegno?

Il nominato amministratore deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Peraltro in caso di dissenso tra il beneficiario e l’amministratore, quest’ultimo deve informare il giudice tutelare che provvede a dirimere il contrasto con decreto motivato. Inoltre, l’amministratore non è tenuto a continuare nello svolgimento dei compiti a lui attribuiti oltre dieci anni. Caso diverso se tale ruolo è svolto dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente. Inoltre l’amministratore nominato, è tenuto a riferire all’autorità giudiziaria l’attività svolta, mediante rendicontazioni e relazioni.

Gli atti possono essere annullati?

E’ da precisare che il legislatore ha stabilito che determinati tipi di atti, compiuti in violazione di norme di leggi o di disposizioni del giudice possano essere annullati. L’annullamento può avvenire su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Il termine di prescrizione per la presentazione di istanza di annullamento di cui in oggetto è di cinque anni.

Durata dell’incarico e compenso

La durata dell’incarico di amministratore di sostegno può essere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Gli effetti che si producono a seguito della nomina dell’amministratore di sostegno, possono cessare, oltre che per lo spirare del termine dell’incarico, anche per l’intervento di revoca. Il compenso all’amministratore di sostegno è da considerarsi a tutti gli effetti gratuito. Solo in determinati casi (qualora si tratti di patrimoni consistenti o di situazioni che presentino particolari difficoltà per ciò che concerne l’amministrazione), il giudice tutelare può riconoscere, al nominato amministratore, un equo indennizzo relativamente all’attività dallo stesso svolta.

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